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ART. 64 “CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO”

La Circolare n. 9/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ampliamento del Decreto Liquidità all'agevolazione per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Il Decreto Liquidità ha ampliato le tipologie di spese ammesse al credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, attribuito agli esercenti attività d’impresa, arte o professione. Il credito di imposta sanificazione è del 50% fino ad un massimo di 20.000 euro per il 2020, anche per gli acquisti di altri dispositivi per limitare i contagi.


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, chiarisce alcuni punti del Decreto Liquidità, tra cui il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.


Il Decreto Cura Italia, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, ha disposto tra tra le misure economiche volte a contrastare il propagarsi del Coronavirus un credito d’imposta per sanificare gli ambienti di lavoro.

L’emergenza sanitaria ed economica provocata dal Covid-19, obbliga i singoli cittadini a cambiare le proprie abitudini, limitando le azioni di libertà che tutti davano per scontate, e costringe le imprese a ridefinire le proprie priorità.

Le aziende che provvederanno alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro potranno usufruire del c.d. bonus sanificazione.

Il credito d’imposta per sanificare sarà erogato fino ad esaurimento della somma di 50 milioni di euro stanziati per l’anno 2020.


Il Decreto Liquidità, ha ampliato il credito di imposta per le spese di sanificazione, introdotto dall’art. 64 del Decreto Cura Italia n. 18/2020.

Innanzitutto, il nome dell’agevolazione diventa “credito di imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro”.

Lo scopo era quello di ampliare le spese ammissibili all’agevolazione.

L’ampliamento dell’ambito applicativo è finalizzata ad incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.


Le tipologie di spese ammissibili sono:

  • Le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro;

  • Spese per la sanificazione degli strumenti di lavoro;

  • Le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;

  • Le spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.



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